(massima n. 1)
Le opere creative realizzate dal lavoratore subordinato al di fuori del rapporto di lavoro sono protette ai sensi dell'art. 1 della l. n. 633 del 1941, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 518 del 1992, sicchè, in caso di lesione dell'esercizio del diritto di utilizzazione economica di tali opere, è prevista la tutela di cui all'art. 158 della stessa legge, che consente di agire per ottenere la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione ovvero per il risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, la cui natura sussidiaria comporta che può essere esercitata soltanto quando manchi un titolo specifico sul quale possa fondarsi un diritto di credito.