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Articolo 36 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Aggravamento delle sanzioni penali

Dispositivo dell'art. 36 Legge 104

1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Massime relative all'art. 36 Legge 104

Cass. pen. n. 4060/2018

Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 che attiene alla condizione della persona offesa facente parte di una categoria di soggetti diversamente abili, considerati particolarmente vulnerabili.

Cass. pen. n. 19172/2015

Quando sussiste il delitto previsto dall'art. 609 bis, comma secondo n.1), cod.pen., lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, determinato da malattia, non rende configurabile l'aggravante prevista dall'art. 36, comma primo della legge 2 maggio 1992, n. 104 poiché esso integra un elemento costitutivo del reato e, quindi, a norma dell'art. 61, primo comma, cod. pen., non può fungere anche da circostanza aggravante.

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