competenti di disciplinare, tramite decreti ministeriali specifici, modalità di tutela adeguate alle esigenze delle
.
L’ambito di protezione è ampio e si estende a tutte le fasi in cui una persona con disabilità possa trovarsi a contatto con il sistema penale:
Le misure devono tener conto sia delle
esigenze terapeutiche (come l’
assistenza medica, la continuità delle cure, l’accesso a terapie specifiche), che delle
esigenze di comunicazione (ad esempio fornendo interpreti per persone sorde, o strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa, oppure ancora supporti tecnologici per persone con disabilità visiva).
Questa previsione si inserisce in un quadro più ampio di
tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in linea con quanto disposto dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che impongono agli Stati di assicurare
condizioni di detenzione rispettose della dignità umana e delle specifiche esigenze di
salute e assistenza delle persone detenute con disabilità.
In particolare, la CEDU vieta trattamenti inumani o degradanti e impone di adottare misure adeguate a garantire l’
accesso effettivo ai diritti e ai servizi di cura anche in ambito detentivo.
Attraverso l’attribuzione ai Ministri della Giustizia, dell’Interno e della Difesa della
competenza a regolamentare le modalità di tutela, la norma mira a favorire
inclusione e rispetto dei diritti delle persone con disabilità nel contesto del procedimento penale, prevenendo ulteriori discriminazioni o aggravamenti delle condizioni personali.