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Articolo 37 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

Dispositivo dell'art. 37 Legge 104

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Spiegazione dell'art. 37 Legge 104

Questa norma sancisce l’obbligo per le autorità competenti di disciplinare, tramite decreti ministeriali specifici, modalità di tutela adeguate alle esigenze delle persone con disabilità coinvolte in procedimenti penali.

L’ambito di protezione è ampio e si estende a tutte le fasi in cui una persona con disabilità possa trovarsi a contatto con il sistema penale:
  • nei locali di sicurezza (ad esempio quelli delle forze di polizia);
  • nel corso dei procedimenti giudiziari penali;
  • nei luoghi di custodia preventiva (carceri o strutture detentive per misure cautelari);
  • nei luoghi di espiazione della pena.

Le misure devono tener conto sia delle esigenze terapeutiche (come l’assistenza medica, la continuità delle cure, l’accesso a terapie specifiche), che delle esigenze di comunicazione (ad esempio fornendo interpreti per persone sorde, o strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa, oppure ancora supporti tecnologici per persone con disabilità visiva).

Questa previsione si inserisce in un quadro più ampio di tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in linea con quanto disposto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che impongono agli Stati di assicurare condizioni di detenzione rispettose della dignità umana e delle specifiche esigenze di salute e assistenza delle persone detenute con disabilità.

In particolare, la CEDU vieta trattamenti inumani o degradanti e impone di adottare misure adeguate a garantire l’accesso effettivo ai diritti e ai servizi di cura anche in ambito detentivo.

Attraverso l’attribuzione ai Ministri della Giustizia, dell’Interno e della Difesa della competenza a regolamentare le modalità di tutela, la norma mira a favorire inclusione e rispetto dei diritti delle persone con disabilità nel contesto del procedimento penale, prevenendo ulteriori discriminazioni o aggravamenti delle condizioni personali.

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