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Articolo 35 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Ricovero del minore handicappato

Dispositivo dell'art. 35 Legge 104

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Spiegazione dell'art. 35 Legge 104

La norma disciplina l’ipotesi in cui un minore con disabilità venga ricoverato presso un istituto – anche a carattere sanitario – pubblico o privato. In tale contesto, se l’istituto rileva e segnala una situazione di abbandono del minore, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.

Il rinvio alla legge 184/1983 è di particolare rilievo perché questa normativa, che ha come fulcro il principio del diritto del minore a crescere in una famiglia, regola sia i procedimenti di affidamento temporaneo sia le procedure per l’adozione. In concreto, qualora venga segnalato lo stato di abbandono, le autorità competenti (Tribunale per i minorenni, servizi sociali, enti locali) avviano gli accertamenti necessari e, se ne ricorrono i presupposti, adottano le misure più idonee per garantire la protezione del minore, privilegiando soluzioni familiari rispetto a quelle istituzionali.

La disposizione in esame assume quindi un valore di garanzia per il benessere dei minori con disabilità, poiché assicura che, anche nei casi di ricovero prolungato e di fragilità familiare, il principio di centralità della famiglia e di tutela prioritaria del benessere psico-fisico del minore venga rispettato, senza discriminazioni legate alla condizione di disabilità.

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