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Articolo 2574 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2574 Codice Civile

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 2574 Codice Civile

La proposizione della domanda di rinnovazione del brevetto per marchio di impresa spetta solo al titolare del brevetto stesso (o al suo avente causa) e come può essere delegata ad un terzo solamente per iscritto — con procura generale speciale, o lettera di incarico — e con funzione rappresentativa, così è insuscettibile di essere attuata mediante gestione di affari non rappresentativa (Cass. n. 4695/1992). Il divieto di registrazione di un marchio geografico di cui all'art. 18 della legge marchi subisce una deroga nel caso in cui il segno descrittivo, evocando una delle zone indicate dall'art. 2 della l. n. 26/1990, sia stato utilizzato dall'imprenditore interessato alla registrazione in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 506 del 1970, senza che, a tale uso, possa, peraltro, considerarsi ulteriormente legittimato il suo successore particolare nella titolarità del segno, dovendo la normativa speciale che disciplina l'uso e la registrazione dei segni descrittivi geografici essere considerata di stretta applicazione.

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