(1)1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:
- a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
- b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
- c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi(2);
- d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184 bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184 septies, comma 2, secondo periodo;
- e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;
- f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;
- g) se è venuto meno l'interesse ad agire.
Note
(1)
Tale disposizione è stata inserita dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.
(2)
La lettera c) è stata modificata dall'art. 28, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.