In tale secondo caso è necessario sapere se via sia una normativa che regolamenti la compravendita dei modellini e se vi sia l’obbligo, da parte del venditore di tali modellini, di munirsi del permesso dell’impresa che produce il modello originale.
Ma veniamo per ordine.
Attualmente non esiste una normativa ad hoc che regolamenti la vendita di modellini.
Più in generale, tuttavia, la legge disciplina l’attività degli operatori che vendono, propongono o espongono opere frutto della propria creatività o del proprio ingegno. Tale normativa disciplina la c.d. attività hobbistica e creativa, che può essere definita come “l’attività commerciale svolta da colui il quale metta in vendita le creazioni frutto del proprio lavoro”.
A tal proposito, si evidenzia come l’hobbista o il creativo sia da identificarsi nel soggetto che:
- venda, scambi od esponga prodotto da lui stesso creati e che non abbiano un valore superiore ai 250€;
- che svolga tale attività in modo occasionale (non più di 30 giorni l’anno) in modo non professionale e senza vincolo di subordinazione e di mezzi;
- che per tale attività non superi, con la vendita, un incasso annuale di 5.000,00€.
Invero, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere effettuata caso per caso.
Di conseguenza nessun problema si porrebbe nel caso in cui con l’attività intrapresa si superassero (sebbene non di molto) i limiti sopra descritti.
In tali ipotesi, tuttavia, è importante rivolgersi ad un commercialista di fiducia, affinché si occupi della parte fiscale.
Veniamo ora ad esaminare la questione relativa alla messa in vendita delle creazioni realizzate da tali soggetti.
A tal proposito è opportuno prendere in considerazione tanto la natura quanto l’oggetto del prodotto.
Per quanto concerne il primo aspetto, in considerazione del loro carattere creativo le opere realizzate da un modellista possono essere qualificate come opere dell’ingegno.
Da un punto di vista giuridico, infatti, si considerano opere dell’ingegno a carattere creativo “tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d’arte e vendute direttamente ai privati” (Cfr. Risoluzione n. 224879 del 05/11/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e la Normativa tecnica).
Orbene, la legge riserva a favore di tali opere una protezione per il semplice fatto di averle create, a prescindere da eventuali registrazioni. In ogni caso, ciò che non è originale e rappresenta, quindi, una copia, non può essere considerato opera del proprio ingegno ma dell’ingegno altrui, che deve essere a sua volta tutelato.
Per quanto concerne il secondo aspetto, il creatore di modellini realizza prodotti che tanto più sono pregiati quanto più riproducono fedelmente l’originale.
Per esempio, chi volesse realizzare n modellino di una Rolls Royce, dovrebbe inevitabilmente riprodurre anche il relativo marchio, costituito dal due R sovrapposte.
In tali ipotesi il problema concerne proprio l’eventuale violazione della normativa che tutela il marchio.
Infatti, qualora un soggetto costruisca e metta in vendita un modellino di automobile che riproduca in scala ridotta un modello realmente esistente, aggiungendovi anche i segni distintivi apposti sul veicolo originale, violerebbe la normativa sul marchio? Secondo quanto disposto dalla normativa vigente sicuramente no.
Invero, la materia in questione è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 89/104 Cee, sostituita senza rilevanti modificazioni dalla Direttiva 2008/95/Ce.
La registrazione di un marchio conferisce al titolare dello stesso un diritto esclusivo, che gli consente di vietare a terzi l’uso del marchio stesso (cfr. art. 5, 1 lett. a) della Direttiva 89/104 CEE). Tale divieto, tuttavia, non opera nel caso in cui l’impiego del logo sia utilizzato per usi estranei alla funzione propria dei marchi ed avvenga a fini meramente descrittivi (cfr. art. 6, 1 lett. b) della Direttiva 89/104 CEE).
Il problema, quindi, può essere arginato precisando che “il modello è fedele all’originale, la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva”.
Vi è tuttavia un ulteriore aspetto da considerare: la legge dispone anche che l’uso di un marchio altrui deve essere “conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.
Altrimenti detto, il soggetto che riproduca un marchio altrui ha un “obbligo di lealtà” nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio.
Secondo la giurisprudenza, l’uso del marchio altrui non è leale nei casi in cui
- tale uso faccia pensare che esiste un legame commerciale tra il terzo (cioè tra il creatore del modellino) ed il titolare del marchio;
- nei casi in cui l’uso del marchio causi discredito o denigrazione del marchio stesso;
- ovvero nei casi in cui chi usi il marchio altrui voglia trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio.
Se l’intenzione è semplicemente quella di produrre un numero ridotto di pezzi all’anno, non si dovrebbero porre particolari problemi.
Qualora invece l’attività che si vuole intraprendere comportasse la produzione di articoli in serie, non aventi quindi carattere artigianale, bensì industriale, sarà necessario chiedere e ottenere prima della vendita un’apposita licenza dall’impresa produttrice.
In ogni caso, sarebbe sempre opportuno inviare apposita comunicazione agli uffici dell’Azienda madre, al fine di esporre le linee generali dell’attività che si vuole intraprendere.