Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [101] (1).
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [101] (1).
Note
(1)
Si fa riferimento, qui, alle ipotesi in cui semplici cittadini, non appartenenti tecnicamente alla magistratura, entrano a farne parte (ad esempio in qualità di giudici popolari).