Tra i
doveri inderogabili di solidarietà politica di cui all'art.
2 Cost, si annovera anche il
dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, di cui al presente articolo.
Va ad ogni modo precisato che tale dovere non comporta obbedienza incondizionata ai governanti che, abusando del proprio ufficio, violino o sovvertano i principi fondamentali della Costituzione. Appare infatti implicito un
diritto di resistenza, il quale deriva dagli stessi principi, riconducibile al dovere di difesa delle istituzioni.
Ciò si traduce principalmente nel diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art.
21 Cost.. La vita democratica tollera anche il dissenso ideologico più radicale, purché non si declini in comportamenti materiali destinati a colpire le istituzioni democratiche.
Il secondo comma pone in una posizione differenziata coloro che svolgono
funzioni pubbliche, i quali, oltre al generale dovere di fedeltà di cui al comma 1, devono osservare precisi obblighi nello svolgimento delle loro funzioni. Da questa posizione differenziata, inoltre, derivano precise conseguenze, come il divieto di iscriversi ai
partiti politici (v. art.
98 Cost.).