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Articolo 100 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 100 Costituzione

(1) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa (2) e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (3).

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Note

(1) Così come il CNEL (v. art. 99 Cost.) anche il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti vengono indicati quali enti a rilevanza costituzionale: essi potrebbero anche mancare senza che ciò sconvolgesse la struttura ordinamentale. Si distinguono in questo dagli enti costituzionali, essenziali per la definizione ed il funzionamento di questa struttura (ne sono esempi il Parlamento, art. 55 ss. Cost., e l'esecutivo, art. 92 ss. Cost.).
(2) Così come il CNEL (v. 99 Cost.) anche il Consiglio di Stato esercita questa funzione consultiva elaborando pareri. Questi vengono resi alla pubblica amministrazione su questioni di merito o di legittimità. Possono essere non obbligatori ovvero obbligatori (secondo la disciplina dell'art. 17 comma 25 l. 15 maggio 1997, n. 127). Mentre questi ultimi possono essere o meno vincolanti (a seconda che l'istante possa o meno prescindere da essi) i primi non lo sono mai. Quando un parere obbligatorio vincolante viene disatteso il soggetto che lo ha richiesto deve giustificare la propria scelta.
(3) Questo ultimo periodo disciplina il c.d. referto che mira a rafforzare la vigilanza che il parlamento fa sull'attività del Governo. La l. 14 gennaio 1994, n. 20 ha inserito in esso una parte relativa al controllo sulla gestione, allo scopo di renderlo più efficace.

Ratio Legis

Il Consiglio di Stato venne previsto quale organo dotato di funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei Conti, invece, fu prevista quale organo dotato soprattutto di funzioni di controllo.
In considerazione delle loro funzioni la Costituzione dispone la necessaria indipendenza dei due organi dal Governo.

Spiegazione dell'art. 100 Costituzione

Il Consiglio di Stato è un organo di rilevanza costituzionale indipendente che fa capo allo Stato e svolge funzioni ausiliarie dello Stato-amministrazione e dello Stato-ordinamento.


Esso presenta funzioni consultive e giurisdizionali.

Per quanto concerne le funzioni consultive, esse si esprimono mediante emanazione di pareri in materia giuridico-amministrativa.
Tali pareri possono essere:

  • facoltativi, quando la P.A. ha la mera facoltà e non l'obbligo di rivolgersi al Consiglio di Stato per la risoluzione di casi determinati dalla legge. Non sono mai vincolanti per l'amministrazione richiedente;

  • obbligatori, per tre categorie di atti. Innanzitutto per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri ai sensi dell'art. 17 L. 400/1988. Importantissimo è il parere obbligatorio reso sui ricorsi straordinari presso il Presidente della Repubblica (che dal 2009 sono vincolanti, con la conseguenza che il Ministro non può discostarsi dal parere). Da ultimo, sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.

Le funzioni giurisdizionali si esprimono invece tramite l'attività di organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado (tranne casi specifici). Presso il Consiglio di Stato si impugnano dunque le sentenza emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali.

Per quanto concerne la Corte dei Conti, anch'essa è un organo di rilevanza costituzionale, precisamente di giurisdizione amministrativa sulle questioni inerenti alla contabilità pubblica.

Il controllo di legittimità viene esercitato di regola in via preventiva e solo sugli atti dell'esecutivo indicati dalla legge. Esso può concludersi con l'apposizione di un visto (se ha esito positivo) ovvero con la decisione di inviare l'atto al Consiglio dei Ministri (se negativo).

La Corte esercita anche un controllo successivo. In particolare, il principio del pareggio di bilancio che permea sia l'amministrazione centrale che quelle locali (v. 81, 97, 117 e 119 Cost.) le consente di analizzare la gestione finanziaria sia dell'una che delle altre. A queste ultime può imporre, se non virtuose, di modificare le proprie decisioni in modo da adeguarsi alle sue prescrizioni. A livello centrale, invece, l'iter sfocia nel c.d. giudizio di parificazione.

Gli enti cui lo stato contribuisce regolarmente sono detti enti sovvenzionati. In tale caso la vigilanza della Corte dei Conti trova la propria giustificazione proprio nella partecipazione statale al loro sistema finanziario, cui il controllo si dirige. Ogni scelta che la Corte ritenga non rispondere ai principi di interesse pubblico viene sottoposta all'attenzione del ministro dell'economia ed altri ministri competenti che possono decidere di attivare dei meccanismi ulteriori di controllo (v. l. 21 marzo 1958, n. 259).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

100 Una parola soltanto nella costituzione per i due più antichi «organi ausiliari», di cui tutte le carte parlano: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; il primo per la consulenza giuridico-amministrativa e la tutela della giustizia nell'amministrazione, la seconda per il controllo di legittimità e di finanza; sono organi ausiliari, più che del Governo, della Repubblica; e la loro indipendenza dal Governo va garantita con un più diretto raccordo con il Parlamento.

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