(1) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa (2) e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (3).
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (3).
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Note
(1)
Così come il CNEL (v. art. 99 Cost.) anche il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti vengono indicati quali enti a rilevanza costituzionale: essi potrebbero anche mancare senza che ciò sconvolgesse la struttura ordinamentale. Si distinguono in questo dagli enti costituzionali, essenziali per la definizione ed il funzionamento di questa struttura (ne sono esempi il Parlamento, art. 55 ss. Cost., e l'esecutivo, art. 92 ss. Cost.).
(2)
Così come il CNEL (v. 99 Cost.) anche il Consiglio di Stato esercita questa funzione consultiva elaborando pareri. Questi vengono resi alla pubblica amministrazione su questioni di merito o di legittimità. Possono essere non obbligatori ovvero obbligatori (secondo la disciplina dell'art. 17 comma 25 l. 15 maggio 1997, n. 127). Mentre questi ultimi possono essere o meno vincolanti (a seconda che l'istante possa o meno prescindere da essi) i primi non lo sono mai. Quando un parere obbligatorio vincolante viene disatteso il soggetto che lo ha richiesto deve giustificare la propria scelta.
(3)
Questo ultimo periodo disciplina il c.d. referto che mira a rafforzare la vigilanza che il parlamento fa sull'attività del Governo. La l. 14 gennaio 1994, n. 20 ha inserito in esso una parte relativa al controllo sulla gestione, allo scopo di renderlo più efficace.