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Articolo 99 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 99 Costituzione

(1) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge (2), di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge (3).

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Note

(1) Il CNEL, così come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (v. 100 Cost.) vengono qualificati organi a rilevanza costituzionale e si caratterizzano perchè, a differenza degli organi costituzionali (ad esempio il Parlamento, art. 55 ss. Cost., ed il Governo, art. 92 ss. Cost.), possono anche mancare senza che ciò alteri la struttura dell'ordinamento.
(2) La disposizione introduce una riserva di legge per la composizione del CNEL. Ad essa è stata data attuazione con la l. 5 gennaio 1957, n. 33 mentre la l. 30 dicembre 1986, n. 936 ne regola la composizione e le funzioni. Di recente, sono state apportate modifiche dalla l. 7 dicembre 2000, n. 383, dalla l. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 9) e dall'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, convertito dalla l. 22 dicembre 2001, n. 214.
(3) Il CNEL esercita la sua funzione consultiva elaborando pareri quando ne è richiesto dal Parlamento, dall'esecutivo, dalle Regioni o dalle province autonome. Tali pareri, comunque, non sono nè obbligatori nè vincolanti atteso che l'organo può anche non renderli e l'istante non è tenuto ad adeguarvisi.

Ratio Legis

Il CNEL venne previsto e dotato di specifici poteri in vista soprattutto dell'esercizio della funzione legislativa, sia nel senso della sua consulenza al Parlamento sia in quanto dotato dell'iniziativa di legge.

Spiegazione dell'art. 99 Costituzione

Il CNEL è un organo di rilievo costituzionale, la cui disciplina è però demandata alla legge ordinaria.

Con l'istituzione di tale organo il costituente ha ritenuto di fornire rappresentatività ai soggetti che concorrono alla produzione nazionale, al fine di tenere nel giusto conto il contributo della loro esperienza e della loro competenza specifica.

Il CNEL:
  • è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive;

  • è organo di consulenza delle Camere e del Governo;

  • ha il potere di iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale;

  • è organo di rilievo costituzionale.
Attraverso la lettura della L. 936/1986, che ha dato attuazione al presente articolo, si desume che il CNEL svolge le seguenti funzioni:
  • iniziativa legislativa nell'ambito della legislazione economica e sociale;

  • attività consultiva, tramite l'emissione di pareri in materia economica e sociale su richiesta di ciascuna Camera, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

  • partecipazione all'attività legislativa, esprimendo pareri e compiendo studi ed indagini per conto di ciascuna Camera, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

  • attività informativa e conoscitiva, esaminando la relazione programmatica che il Ministro dell'Economia è tenuto a far approvare dal Parlamento, valutando gli assetti normativi e retributivi della contrattazione collettiva, esaminando le politiche comunitarie e la loro attuazione.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

99 Il Consiglio economico nazionale, se non è una terza camera, come fu proposto in altri paesi, potrà per la sua composizione riflettere elettivamente gli interessi del lavoro e della produzione ed esercitare — accanto alla consulenza nel campo economico — compiti da stabilire per legge, anche come delegazione di poteri da parte del Parlamento.

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