(1) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge (2), di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge (3).
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge (3).
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Note
(1)
Il CNEL, così come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (v. 100 Cost.) vengono qualificati organi a rilevanza costituzionale e si caratterizzano perchè, a differenza degli organi costituzionali (ad esempio il Parlamento, art. 55 ss. Cost., ed il Governo, art. 92 ss. Cost.), possono anche mancare senza che ciò alteri la struttura dell'ordinamento.
(2)
La disposizione introduce una riserva di legge per la composizione del CNEL. Ad essa è stata data attuazione con la l. 5 gennaio 1957, n. 33 mentre la l. 30 dicembre 1986, n. 936 ne regola la composizione e le funzioni. Di recente, sono state apportate modifiche dalla l. 7 dicembre 2000, n. 383, dalla l. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 9) e dall'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, convertito dalla l. 22 dicembre 2001, n. 214.
(3)
Il CNEL esercita la sua funzione consultiva elaborando pareri quando ne è richiesto dal Parlamento, dall'esecutivo, dalle Regioni o dalle province autonome. Tali pareri, comunque, non sono nè obbligatori nè vincolanti atteso che l'organo può anche non renderli e l'istante non è tenuto ad adeguarvisi.