(1)Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis(2), arruola(3) una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni(4).
Note
(1)
L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155.
(2)
La clausola di riserva sottolinea il rapporto di sussidiarietà del delitto di arruolamento rispetto all'art. 270 bis.
(3)
Per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.
(4)
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.