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Articolo 634 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Dispositivo dell'art. 634 bis Codice Penale

(1)Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

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