(massima n. 1)
In tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen.