La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [36](1).
Note
(1)
Secondo la giurisprudenza, tale pena accessoria troverebbe applicazione anche nel caso si sia verificato il tentativo (art. 56) di un dei reati tassativamente indicati.