(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 514 c.p. («frodi contro le industrie nazionali») č sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietą industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.