(massima n. 2)
Non sussiste il reato di cui all'art. 381, comma I, c.p. qualora le parti apparentemente contrapposte, in favore delle quali l'esercente la professione legale presti contemporaneamente la propria opera, perseguano in realtą un unico e lecito fine ad esse comune, facendo difetto, in tal caso, l'evento tipico del suddetto reato, identificabile o nel nocumento arrecato al patrocinato o nel perseguimento di un fine illecito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse affermarsi la penale responsabilitą di un avvocato il quale, dopo aver predisposto, per il promissario acquirente di un bene immobile, un atto di citazione per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica del preliminare di compravendita, aveva redatto, in favore del convenuto promittente la vendita, una comparsa di risposta in cui non si negava l'esistenza o la validitą del suddetto preliminare, ma si allegava soltanto l'impossibilitą di adempierlo a cagione di un provvedimento di sequestro conservativo gravante sull'immobile).