(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 381, comma primo, c.p., è necessario che vi sia prestazione effettiva e concreta di patrocinio, che abbia o possa avere un'efficienza processuale immediata o anche mediata, anche se resti indifferente il modo con cui il fatto è commesso, e che vi siano «parti contrarie» nei confronti delle quali il patrocinio sia stato prestato. Per «parti contrarie» s'intendono quelle che versano in una situazione processuale, anche soltanto formalmente antagonistica, indipendentemente dalle dissimulate finalità che esse intendono eventualmente raggiungere per collusione o per altri occulti accordi, a differenza di quanto richiesto dal cpv. dell'art. 381 c.p. per il patrocinio successivo, in cui si parla di parti avversarie, cioè di parti che non versino, come nella ipotesi di cui al primo comma, in uno stato di contrapposizione formale, ma altresì in una situazione di reale conflitto d'interessi.