Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 1366del 19 gennaio 2007
(1 massima)
(massima n. 1)
L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 c.p. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autoritą giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtą dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante.