(massima n. 1)
È configurabile il reato di subornazione di teste, aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale, e non quello di tentata concussione, qualora il pubblico ufficiale, profittando della sua posizione, prospetti al teste il conseguimento di un vantaggio altrimenti non conseguibile o conseguibile con maggiore difficoltà (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui un assessore comunale, sottoposto a procedimento penale, aveva tentato di ottenere dalla persona offesa la promessa di una ritrattazione di quanto da essa già dichiarato al P.M., facendole intendere che in compenso egli si sarebbe subito attivato perché venisse soddisfatto con sollecitudine un credito, altrimenti di difficile esazione, vantato dalla stessa persona offesa nei confronti del Comune).