(massima n. 1)
La normativa prevista nella L. 24 ottobre 1977, n. 801 attiene esclusivamente al segreto di Stato cioč agli atti, documenti, notizie, attivitā la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integritā dello Stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello Stato, non possono essere divulgate. (Nella specie č stato ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni concernenti il segreto di Stato in relazione all'illecito previsto nell'art. 258 c.p.).