Cass. pen. n. 25002/2022
Nell'ipotesi in cui l'imputato sia chiamato contestualmente a rispondere dinanzi alla Magistratura militare delle imputazioni di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate e, dinanzi al Giudice ordinario, dei reati di spionaggio politico e militare e rivelazione di segreti di stato, non ricorre un'ipotesi di concorso apparente di norme, in ragione del quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare. Invero, i reati militari non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari anche oggetto di contestazione e l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità del procacciamento delle notizie riservate. Con la conseguenza per cui venendo in rilievo una ipotesi di concorso di reati, al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni.
Cass. pen. n. 13649/2021
Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil. di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil. di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica.
Cass. pen. n. 188/1966
A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello Stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (artt. 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (artt. 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per sé idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosità ecc.), così che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt. 256-258, il codice penale prevede all'art. 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico. Ai fini di stabilire se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di «spionaggio indiziario» il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio.