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Articolo 257 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Spionaggio politico o militare

Dispositivo dell'art. 257 Codice Penale

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena dell'ergastolo(1):

  1. 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
  2. 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259-261](2).

Note

(1) Per quanto attiene all’elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico, ossia lo scopo di spionaggio, lo scopo di avvalersi della notizia procacciata per rivelarla a fini politici o militari.
(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

Viene qui tutelato l'interesse dello Stato a circoscrivere ad un determinato ambito la conoscenza di notizie riservate, la cui diffusione può recare pregiudizio ad alcuni beni giuridici fondamentali della comunità statale.

Spiegazione dell'art. 257 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la sicurezza dello Stato, compromessa dalla sottrazione a scopo di spionaggio ad opera dell'autore di notizie coperte dal segreto di Stato.

Rispetto all'articolo precedente (art. 256), viene qui previsto un dolo specifico rappresentato dalla medesima condotta, ma funzionale a compiere atti di spionaggio militare o politico, essendo tuttavia irrilevante che il soggetto agente conosca la natura delle notizie segrete o non divulgabili che acquisisce.

Per la nozione di notizie coperte dal segreto di Stato occorre far riferimento alla L. n. 124/2007, la quale, all'art. 39, stabilisce che sono coperti dal segreto di Stato “gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni posti dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.

Al secondo comma, n.1) è inserita un'aggravante ad effetto speciale rappresentata dalla comminazione della pena dell'ergastolo, qualora il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato nemico in guerra contro lo Stato italiano. Per la configurabilità dell'aggravante è richiesta ovviamente la conoscenza dell'inimicizia tra gli Stati da parte dell'autore del reato.

Per contro, al n.2) è disciplinata una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita anch'essa con l'ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari. Per essa, data la natura della condizione obiettiva di punibilità, non è richiesta la volontà di compromettere la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

Massime relative all'art. 257 Codice Penale

Cass. pen. n. 13649/2021

Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil. di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil. di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica.

Cass. pen. n. 188/1966

A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello Stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (artt. 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (artt. 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per sé idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosità ecc.), così che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt. 256-258, il codice penale prevede all'art. 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico. Ai fini di stabilire se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di «spionaggio indiziario» il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio.

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