Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena dell'ergastolo(1):
- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259-261](2).
Note
(1)
Per quanto attiene all’elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico, ossia lo scopo di spionaggio, lo scopo di avvalersi della notizia procacciata per rivelarla a fini politici o militari.
(2)
Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).