Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato [4 2], il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032(1).
Note
(1)
La norma, che non ha mai trovato applicazione pratica, disciplina il cosiddetto favoreggiamento economico indiretto, qual reato plurisoggettivo che si realizza al tempo di guerra o quando vi sia imminente pericolo della stessa attraverso lo scambio di beni e servizi con il nemico, anche per via indiretta (si pensi al caso degli intermediari o all'interposizione di cittadini di Stati neutrali).