Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [419], in modo da incutere pubblico timore(1), è punito con la reclusione fino a un anno.
Note
(1)
La minaccia seriamente e concretamente formulata deve far scaturire il pubblico timore, il quale costituisce un elemento essenziale del reato e non una condizione obiettiva di punibilità (v. 44).