Cass. pen. n. 10424/2024
In tema di libertą vigilata, il condannato che abbia impugnato il provvedimento che ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, deducendo l'insussistenza "ex tunc" della pericolositą sociale, mantiene un concreto ed attuale interesse all'accoglimento del ricorso anche nel caso in cui, nelle more, il magistrato di sorveglianza, riesaminando la pericolositą sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., l'abbia ritenuta cessata, con conseguente revoca "ex nunc" della misura.
Cass. pen. n. 32766/2016
In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l'internato sia stato trasferito altrove, per l'esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art.208 cod.pen. č, secondo la regola generale di cui all'art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l'ospedale psichiatrico dal quale il predetto č stato trasferito e non quello del luogo ove si č svolto l'esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalitą esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l'eventuale chiusura "medio tempore", dell'O.P.G. di provenienza).
Cass. pen. n. 2095/1993
Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertą vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, č tenuto ad accertare la persistenza della pericolositą sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolositą per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi gią effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolositą da effettuarsi a norma del successivo art. 208.