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Articolo 659 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

Dispositivo dell'art. 659 Codice di procedura penale

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente(1).

1-bis. [Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore(2)(3).](4)

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

Note

(1) Si ricordi che se l'ordinanza non comporta la carcerazione o la scarcerazione, le funzioni esecutive spettano, in applicazione del combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 1, al P.M. presso il giudice che ha messo il provvedimento.
(2) Tale comma 1-bis è stato inserito dall'art. 15 comma 5 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 11, lettera d), del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.
(4) Il comma 1-bis è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

E' al P.M. che spetta anche il compito di curare l'esecuzione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza, dal momento che le attività esecutive sono di massima attività di mera ottemperanza al comando contenuto nel dispositivo della decisione irrevocabile, quindi hanno natura essenzialmente amministrativa, non giurisdizionale.

Spiegazione dell'art. 659 Codice di procedura penale

Nelle ipotesi in cui il giudice di sorveglianza abbia disposto la carcerazione o la scarcerazione del condannato, di regola il pubblico ministero è tenuto a darvi esecuzione mediante l'apposito ordine. Tuttavia, per evidenti esigenze cautelari legate ad esempio al pericolo di fuga del condannato oppure, specularmente, a consentire al più presto il riacquisto della libertà, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza può emettere ordine provvisorio di esecuzione nei casi di urgenza, senza dover attendere l'attivazione del pubblico ministero competente, ovvero presso il giudice che ha emanato il provvedimento. L'ordine provvisorio di esecuzione ha effetto sino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

A seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di tutela della persona offesa nei procedimenti per i gravi reati contro la persona elencati dal comma 1 bis, è fatto obbligo al pubblico ministero competente per l'esecuzione di avvisare la persona offesa ed il suo difensore. Si pensi ad es. alla persona offesa dal reato di stalking (atti persecutori ex art. 612 bis c.p.), il quale ha tutto l'interesse, purtroppo, a sapere che il suo persecutore sia stato rimesso in libertà.

Il comma 2 successivo stabilisce invece che i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

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