(massima n. 1)
In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.