(massima n. 1)
Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacché il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 non si riferisce all'obbligo di soggiorno che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l'assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicché la libertà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell'altra.