Chiunque(1) commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile(2) nel territorio dello Stato [4], è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo(3).
Note
(1)
Sebbene l'espressione "chiunque" rimandi alla categoria di reato comune, la fattispecie in esame non può dirsi monosoggettiva, in quanto è di fatto impossibile che una sola persona sia in grado di provocare una guerra civile.
(2)
Per guerra civile s'intende la lotta armata di un parte della popolazione contro un'altra, oppure contro le forze dello Stato intervenute a ristabilire l'ordine.
(3)
La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v 17).