(massima n. 1)
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata a persona inferma di mente, in quanto il richiamo operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve intendersi riferito alle sole cause di non punibilità diverse da quelle indicate nell'art. 206 cod. pen.