(massima n. 2)
Le misure di sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 dell'art. 205, comma secondo, cod. pen.) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti "quasi reati" (artt. 49 e 115 cod. pen.), e ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità manifestate dal reato o dal "quasi reato" possono essere oggetto soltanto di una valutazione contenuta in una sentenza (artt. 202, 203 cod. pen.) emessa a seguito di contraddittorio tra le parti e assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione.