Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 [c.c. 2901](1)(2).
Note
(1)
La norma, che tratta la cosiddetta azione revocatoria penale, si riferisce agli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato, e non quindi dopo il suo accertamento con sentenza passata in giudicato. Tra questi rientrano la donazione modale (art. 793) e la donazione remuneratoria (art. 770)
(2)
Il riferimento all'art. 189 del c.p.,in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..