(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anterioritą o posterioritą degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 cod. pen., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento.