Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto [198].
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene(1).
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto [198].
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene(1).
Cass. pen. n. 5412/2019
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.Cass. pen. n. 47647/2019
L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.Cass. pen. n. 44519/2019
In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. è assoggettabile a revisione, sussistendo l'interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa è in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualità o di recidiva e per l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.Cass. pen. n. 19507/2018
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.Cass. pen. n. 17878/2017
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.Cass. pen. n. 3553/2014
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p..Cass. pen. n. 45351/2010
L'estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.Cass. pen. n. 43835/2008
L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.Cass. pen. n. 584/2000
La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.Cass. pen. n. 1314/1995
Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli artt. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna.Cass. pen. n. 2328/1992
Il reato di rifiuto totale del servizio militare o del servizio civile sostitutivo (art. 8 comma secondo della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni), non ha carattere di irripetibilità, potendo al contrario esso configurarsi, dopo la prima volta, ad ogni successivo rifiuto che venga opposto a nuove chiamate alle armi, sempre possibili finché l'obbligo che grava sul soggetto non si sia estinto o mediante la prestazione del servizio, in una delle forme previste dalla legge, o mediante l'espiazione della pena; ipotesi, quest'ultima, cui non è equiparabile l'eventuale estinzione del reato nel caso in cui, concessa con una precedente condanna la sospensione condizionale della pena, siano poi decorsi i termini di cui all'art. 167 c.p.Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.