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Articolo 167 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Estinzione del reato

Dispositivo dell'art. 167 Codice Penale

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto [198].

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene(1).

Note

(1) L'istituto della sospensione condizionale della pena è una causa estintiva del reato, cosiddetta sui generis, in quanto determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena. Questa può poi risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale. Quando, tuttavia, si verifica l'estinzione del reato, si ricordi che questa comporta la non esecuzione delle pene, ma non l'estinzione degli effetti penali della condanna, di cui si tiene dunque conto ai fini della recidiva.

Ratio Legis

Viene qui precisato l'effetto proprio della sospensione condizionale della pena e quindi, se il soggetto non commette altri reati e adempie agli obblighi impostigli, si determina l'estinzione del reato con conseguente non esecuzione delle pene, in ossequio alla funzione special preventiva della pena.

Spiegazione dell'art. 167 Codice Penale

La norma in oggetto chiarisce che se il condannato a pena condizionalmente sospesa (art. nart. 163 del c.p.) non commette un reato od una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti, ovvero rispettivamente cinque anni e due anni (oltre ai casi specifici presenti nel medesimo art. 163), ed adempie agli obblighi impostigli dal giudice per attenuare od elidere le conseguenze del dannose o pericolose della sua condotta (art. 165), il reato è estinto.

Va precisato, tuttavia, che l'estinzione del reato non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa debba tenersi conto, ai sensi dell'art.165 c.p., comma 2 (il quale prevede l'obbligo e non la facoltà per il giudice di subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di vari obblighi), anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al medesimo articolo.

Massime relative all'art. 167 Codice Penale

Cass. pen. n. 5412/2019

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.

Cass. pen. n. 47647/2019

L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 44519/2019

In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. è assoggettabile a revisione, sussistendo l'interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa è in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualità o di recidiva e per l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 19507/2018

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

Cass. pen. n. 17878/2017

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.

Cass. pen. n. 3553/2014

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p..

Cass. pen. n. 45351/2010

L'estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.

Cass. pen. n. 43835/2008

L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 584/2000

La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.

Cass. pen. n. 1314/1995

Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli artt. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna.

Cass. pen. n. 2328/1992

Il reato di rifiuto totale del servizio militare o del servizio civile sostitutivo (art. 8 comma secondo della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni), non ha carattere di irripetibilità, potendo al contrario esso configurarsi, dopo la prima volta, ad ogni successivo rifiuto che venga opposto a nuove chiamate alle armi, sempre possibili finché l'obbligo che grava sul soggetto non si sia estinto o mediante la prestazione del servizio, in una delle forme previste dalla legge, o mediante l'espiazione della pena; ipotesi, quest'ultima, cui non è equiparabile l'eventuale estinzione del reato nel caso in cui, concessa con una precedente condanna la sospensione condizionale della pena, siano poi decorsi i termini di cui all'art. 167 c.p.

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Consulenze legali
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Anonimo chiede
mercoledì 22/05/2024
“Buonasera.
Nel 2013 sono stato condannato con art 628 cp a pena patteggiata (art 444,445 cp) di 9 mesi ed a multa 200 euro, con beneficio della pena sospesa art 163 cp; da allora non ho commesso più nulla ovvero ho rispettato gli obblighi imposti dalla legge. Volevo sapere se ad oggi il mio reato è estinto e soprattutto se ho ottenuto l' estinzione per l' art 167 cp? E se ottenuta tale estinzione si può ottenere un lavoro con la PA tramite concorso pubblico. Grazie saluti.”
Consulenza legale i 27/05/2024
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.
Quanto all’estinzione del reato e degli effetti penali, la risposta è affermativa. Lo afferma lo stesso art. 445 del c.p.p. secondo il quale “il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Si tenga conto, però, che l’estinzione del reato dopo il patteggiamento è causa ostativa alla concessione di una nuova sospensione condizionale, a meno che la pena riportata per il reato successivo si tenga nei limiti di due anni in cui deve essere comunque ricompresa la pena subita per il reato precedentemente commesso.
Si badi, tuttavia, che l’estinzione del reato deve comunque essere richiesta al giudice dell’escuzione competente.

Quanto ai profili concorsuali, purtroppo non può essere data una risposta univoca per diverse ragioni.

In primo luogo va detto che ogni concorso prevede degli autonomi requisiti di accesso, soprattutto con riferimento ai precedenti penali.
Ciò vuol dire che per alcuni concorsi la condanna per il reato di rapina potrebbe essere di ostacolo all’assunzione, mentre per altri potrebbe non essere così.

Inoltre va detto che molti dei concorsi nella PA non hanno cause di esclusione automatiche connesse alla commissione di uno specifico reato rinviando alla clausola aperta della condotta incensurabile o comunque onorabile. Sta poi all’ente pubblico decidere se il precedente può condurre all’esclusione di tale requisito o meno.

Sebbene il reato di rapina sia ritenuto alquanto grave e, per questo, potrebbe essere effettivamente di ostacolo all’assunzione presso la PA, sarebbe utile, prima di iscriversi a qualsivoglia concorso, fare presente il fatto all’ufficio concorsi apposito che, di certo, potrà fornire maggiori delucidazioni in merito all’ipotetica esclusione del candidato attinto da un precedente di tale gravità.

Anonimo chiede
lunedì 28/11/2022 - Friuli-Venezia
“Buongiorno,
Pongo il seguente quesito.

X nel 2014 veniva condannato con decreto penale per il 624 e 625 n.7 perchè si impossessava di un paio di scarpe. Veniva emesso decreto penale. l'ammontare della pena era di mesi 1 e giorni 10 di reclusione e 50 euro di multa.
Convertita in denaro la pena finale era di 10.050,00 euro. Il Decreto penale di condanna veniva emesso con la sospensione condizionale della pena in quanto si rientra nei termini. Il soggetto aveva più di 21 anni. La pena quindi era inferiore a 2 anni di reclusione.


Per 5 anni non ha commesso reati e quindi il reato dovrebbe essersi estinto. Volevo sapere come si comporta ora il casellario giudiziale con il reato in questione.
Prima domanda: il reato è estinto giusto? O bisogna richiedere l'estinzione?

Poi volevo sapere se compare ancora nel casellario giudiziale, se si come farlo togliere se c'è la possibilità, come fare e a chi rivolgersi.

Non ho capito se viene tolto automaticamente dal casellario giudiziale.

Non ho capito poi se compare da qualche altra parte, ad esempio in qualche altro registro se si dove e se si può togliere anche altrove.

è anche in questo caso (reato estinto dopo la sospensione) il caso di richiedere la c.d. riabilitazione penale o è un istituto che non c'entra?

In ultimo vorrei sapere se lo stesso soggetto dopo 5 anni dalla sospensione del reato e l'estinzione del reato, commettesse un altro reato per il quale la sospensione potrebbe essere concessa, si deve tenere conto della precedente sospensione condizionale oppure viene riacquistato l'intero periodo di 2 anni visto che il vecchio reato si è estinto ? Ad Esempio il soggetto ha avuto la sospensione condizionale per una pena di un mese e 10 giorni. Passati i 5 anni il reato si estingue. Successivamente commette un nuovo reato. Ora per la sospensione condizionale, si deve tenere contro dell'1 mese e 10 giorni della pena precedente sospesa anche se il reato è estinto?

Al momento è stata sporta una denuncia nei confronti di più persone tra cui X che più di 5 anni fa aveva commesso il reato di furto per il quale la pena è stata sospesa.


Grazie mille”
Consulenza legale i 02/12/2022
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

· In primo luogo va detto che ai fini della declaratoria di estinzione del reato occorre che l’imputato o il suo difensore ne faccia richiesta al giudice che ha emesso la condanna, in veste di giudice dell’esecuzione.
A tal fine si noti che presso i Tribunali la richiesta è molto semplice e sono appositamente predisposti moduli specifici che consentono una procedura semplice e rapida.

· Ciò detto, passiamo al casellario.
Si chiede se il precedente appaia sempre sul casellario oppure no.

Per rispondere al quesito occorre una notazione preliminare.
Il casellario giudiziale appare diverso a seconda che lo stesso sia richiesto dal privato o da una pubblica amministrazione.

Nel primo caso eventuali precedenti non apparirebbero soltanto se, in sede di condanna, è stato richiesto – e ottenuto – il beneficio della “non menzione”. In questo caso il precedente effettivamente non sarà visibile se il richiedente è un privato qualsiasi.

Laddove, invece, il casellario dovesse essere richiesto da una Pubblica Amministrazione, esigenze di trasparenza impongono che nello stesso appaia qualsiasi precedente, anche a fronte dell’ottenimento del beneficio della non menzione sopra citato. Se, poi, è stata dichiarata l’estinzione del reato in questione, la stessa sarà debitamente annotata accanto alla voce del casellario recante la precedente condanna.

Se il beneficio della non menzione non è stato ottenuto, allora il precedente apparirà finchè non sarà stata dichiarata l’estinzione del reato, come detto sopra. La riabilitazione del condannato non rileva nel caso di specie in considerazione del fatto che la procedura di estinzione è richiamata dallo stesso art. 460 del c.p.p.. Si tratta, dunque, di una procedura speciale che sostituisce quella della riabilitazione, prevista in caso di rito ordinario e di alcuni riti speciali diversi dal patteggiamento e dal decreto penale di condanna.

· Per quanto attiene a altre eventuali iscrizioni, a seconda della tipologia di reato è possibile che lo stesso appaia in altre banche dati. Rileva, in particolare, il Centro di Ealborazione dati della Polizia di Stato che reca i precedenti di polizia.
In tal caso, tuttavia, l’iscrizione non può essere cancellata prima che siano trascorsi otto anni dall’impugnabilità del provvedimento di condanna.
In caso di intervenuta estinzione, tuttavia, tramite apposita istanza è possibile richiedere l’aggiornamento dei dati del CED onde far risultare la citata estinzione.

· In relazione, invece, alla sospensione condizionale della pena, valga quanto segue.
La Cassazione ha affermato che la sospensione condizionale può essere concessa anche una seconda volta purché il limite complessivo delle pene non sia superiore al limite previsto per la concedibilità del beneficio.
In alcune occasioni, tuttavia, la Cassazione si è espressa per la legittimità di una seconda concessione anche se il limite di pena è superato, purché il soggetto abbia, in relazione alla prima condanna, ottenuto l’estinzione del reato (cfr. Cassazione Penale, Sez. I, 22 maggio 2018 (ud. 9 gennaio 2018), n.22872).

Si noti, in ogni caso, che la concessione della sospensione condizionale è operazione che dipende, in gran parte, dalla discrezionalità del giudicante il quale deve ritenere che il soggetto si asterrà dalla commissione di futuri e ulteriori reati.
In caso di seconda condanna tale prognosi potrebbe essere negativa e determinare, di conseguenza, la non concessione del beneficio.