(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. č assoggettabile a revisione, sussistendo l'interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa č in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualitā o di recidiva e per l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.