(massima n. 1)
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessitą di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p..