Le misure di sicurezza detentive [215] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati(1).
Le donne sono assegnate a stabilimenti(1) separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti(1) è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento [145, 188].
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari(2) si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.
Note
(1)
La riforma dell'ordinamento penitenziario, avvenuta con legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abolito il termine "stabilimenti". Ora, come prevedono gli articoli 59 e 61 del medesimo testo di legge, si parla di istituti, anche in riferimento ai luoghi in cui si procede all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.
(2)
I manicomi comuni non esistono più, in quanto sostituiti gli ospedali psichiatrici civili, secondo quanto disposto dagli articoli 100, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (in quanto abrogato, il riferimento è ora all'art. 113, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e 11, comma 1, l. 13 maggio 1978, n. 180.