Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene(1) misure o pesi(2) [472] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.](3)
Note
(1)
E' sufficiente che i pesi e le misure siano detenuti in ragione della naturale destinazione, a nulla valendo la ragione della loro detenzione.
(2)
Si ricordi che i pesi non devono essere né alterati né contraffatti, in questi casi infatti viene ad applicarsi il reato ex art. 472.
(3)
Tale comma è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, della l. 25 giugno 1999, n. 205.