(massima n. 1)
La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma è qualifica che si attribuisce quando risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoché continua dalla reiterazione delle sue azioni criminose. Pertanto è nulla la sentenza che dichiari l'imputato delinquente professionale in considerazione delle condanne precedentemente riportate o della precedente dichiarazione di abitualità, senza motivare circa il fatto che egli viva anche in parte dei proventi del reato.