Cass. pen. n. 28141/2021
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.
Cass. pen. n. 12554/2020
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata). (
Cass. pen. n. 36057/2019
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo.
Cass. pen. n. 48690/2019
In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate.
Cass. pen. n. 5396/2010
La decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ai fini dell'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce.
Cass. pen. n. 41567/2009
Non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena.
Cass. pen. n. 15954/2009
In tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, è legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene ai fini della determinazione del momento in cui, avvenuta l'espiazione della pena relativa a quei delitti, il divieto non ha più ragione di operare in ordine alla pena residua.
Cass. pen. n. 2529/1999
In conformità con la sentenza interpretativa di rigetto n. 361/1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative ai quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare. Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato.
Cass. pen. n. 2937/1997
L'eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato a distinguere — ammesso che ciò sia possibile — la parte di pena riferibile a reati ostativi all'applicazione di benefici penitenziari, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, da quella riferibile a reati non ostativi, non può mai, comunque, formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici.
Cass. pen. n. 1443/1997
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo: con la conseguenza che, in caso di pena risultante dal cumulo tra quella inflitta per il delitto di associazione per delinquere e altre inflitte per reati connessi, la pena espiata va imputata anzitutto al delitto associativo. (Fattispecie relativa a diniego di permesso-premio a condannato in espiazione di pena per associazione per delinquere e altro).
Cass. pen. n. 6636/1997
In tema di benefici penitenziari, indipendentemente dall'ammissibilità o meno di uno scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter attribuire ad un determinato titolo di reato — ostativo, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all'applicazione di detti benefici — la parte della pena complessiva che già risulti espiata, è comunque da escludere che il giudice dell'esecuzione possa, in via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della pena cumulata da imputare al reato ostativo.
Cass. pen. n. 837/1996
La competenza prorogata del giudice minorile in materia di sorveglianza fino al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto che abbia commesso il reato quando era ancora minore degli anni diciotto, prevista dall'art. 3, comma secondo, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, permane per la pena detentiva ancora in esecuzione inflitta per il suddetto reato quando sopravvenga altra condanna a sola pena pecuniaria per reato commesso dal medesimo soggetto dopo il compimento della maggiore età; e ciò avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui all'art. 76, comma terzo, c.p., secondo cui: «Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico».
Cass. pen. n. 969/1995
La condanna per più reati legati dal vincolo della continuazione è da considerarsi come pena unica e perciò non potrà applicarsi il regime della semilibertà quando l'imputato sia stato condannato anche per uno dei reati per i quali è fatta esplicita esclusione della concessione delle misure alternative alla detenzione anche se questi abbia espiato una parte della pena pari a quella irrogata per il reato associativo previsto dall'art. 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 ostativo alla concessione della semilibertà, a meno che non risulti che lo stesso abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter della L. 26 luglio 1975, n. 354.
Cass. pen. n. 4486/1994
Le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano pena unica ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che non è consentita l'imputazione della parziale detenzione sofferta a quello, tra i reati concorrenti, che sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto l'espiazione è modalità esecutiva, e non causa di estinzione della pena, e l'unico suo effetto è la riduzione della pena ancora da espiare.