(massima n. 1)
In tema di benefici penitenziari, indipendentemente dall'ammissibilità o meno di uno scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter attribuire ad un determinato titolo di reato — ostativo, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all'applicazione di detti benefici — la parte della pena complessiva che già risulti espiata, è comunque da escludere che il giudice dell'esecuzione possa, in via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della pena cumulata da imputare al reato ostativo.