(massima n. 1)
Le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano pena unica ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che non č consentita l'imputazione della parziale detenzione sofferta a quello, tra i reati concorrenti, che sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto l'espiazione č modalitā esecutiva, e non causa di estinzione della pena, e l'unico suo effetto č la riduzione della pena ancora da espiare.