(massima n. 1)
In tema di associazione finalizzata al traffico di droga, la circostanza aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti o psicotrope, prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura oggettiva poiché concerne le modalitą dell'azione e si comunica a tutti i concorrenti nel reato, ove tale partecipazione sia stata conosciuta o colposamente ignorata.