(1)La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale(2).
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione(3) dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile(4).
La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [19 n. 6].
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori(5).
Note
(1)
L'articolo in esame ha assunto l'attuale configurazione per opera della modifica avvenuta attraverso l'art. 122, legge 24 novembre 1981, n. 689. Si ricordi poi che il riferimento, sia nella rubrica dell'articolo che nel dispositivo, alla potestà dei genitori è stato sostituito con l'espressione "responsabilità genitoriale", nell'ambito della riforma del diritto di famiglia. ex articolo 93 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n.154.
(2)
Con il termine decadenza si indica un provvedimento duraturo, teso a perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
(3)
Con il termine sospensione si indica un provvedimento provvisorio che viene meno quando è decorso il termine previsto
ex lege o qualora vengano meno quei presupposti che vi hanno dato luogo. La sospensione è discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai 5 anni; è automatica se c'è stato abuso della responsabilità genitoriale.
(4)
La perdita della responsabilità genitoriale è conseguenza della condanna all'ergastolo, nonché della condanna per delitti contro moralità pubblica e buon costume, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante, per incesto e per soppressione, alterazione o occultamento di stato.
(5)
Il comma in esame è stato aggiunto successivamente dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.