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Articolo 564 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Incesto

Dispositivo dell'art. 564 Codice Penale

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo(1), commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa(2).

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [2], con persona minore degli anni diciotto(3), la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale(4) o della tutela legale.

Note

(1) La natura del pubblico scandalo non è unitamente considerata in dottrina. Secondo alcuni autori si tratterebbe dell'evento del reato, quindi preveduto e voluto dall'agente, mentre altri ne considerano la natura di condizione obiettiva di punibilità (art. 44).
(2) Alcuni ritengono la relazione incestuosa non tanto un'aggravante quanto un'autonoma fattispecie di reato ravvisabile qualora vi sia tra i soggetti un rapporto stabile e continuativo.
(3) Si tratta di un'aggravante speciale soggettiva, quindi non estendibile al correo minorenne.
(4) Il concetto di potestà genitoriale ha sostituito quella di potestà dei genitori per effetto dell’art. 93, comma 1, lett. l), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ratio Legis

L'opinione maggioritaria ritiene che, a dispetto della sua collocazione, tale disposizione fosse diretta a tutelare la moralità pubblica ed il buon costume. Tuttavia, la giurisprudenza si è mostrata più volte incline a riconoscere come oggetto di tutela la moralità sessuale della famiglia.

Spiegazione dell'art. 564 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono dirette alla tutela della famiglia, intesa oramai più come situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che come status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale.

Tuttavia il legislatore penale ha dato rilevanza alla famiglia di fatto solo all'esterno del presente titolo, prevedendo un'aggravante in tema di pornografia minorile (art. 600 sexies e la facoltà di astensione dalla testimonianza (art. 199 c.p.p.).

La norma in oggetto è posta a tutela della morale familiare, ovvero, più nello specifico, codifica l'interesse dello Stato allo svolgimento della vita familiare in conformità alle norme che disciplinano l'istituto. Per contro, è da escludersi che venga tutelata anche la libertà sessuale della prole, dato che l'incesto è atto compiuto da persone consenzienti. Parimenti è da escludersi la valenza di concetti eugenetici, non essendo dimostrato che l'unione consanguinei causi danni genetici alla stirpe.

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso solamente da un discendente, ascendente, affine in linea retta, sorella o fratello. La filiazione naturale è equiparata a quella legittima.Risulta importante precisare che non è necessaria la consumazione di un rapporto sessuale completo, essendo sufficiente che la condotta esprima una manifestazione di desiderio sessuale.

Per l'integrazione della fattispecie è richiesta la condizione obiettiva di punibilità del pubblico scandalo, per il quale non è richiesta la volontà dei colpevoli di determinare tale condizione. SI richiede solamente che la sua verificazione sia causalmente riconducibile alla condotta dei soggetti agenti, escludendosi dunque la punibilità qualora il pubblico scandalo derivi da indagini della polizia o dalla curiosità di terzi.

Data la natura di condizione obiettiva di punibilità, e non di evento del reato, il delitto si consuma nel momento in cui avviene la condotta incestuosa.

L'eventuale errore sul vincolo parentale si riflette sull'elemento costitutivo del reato, escludendo la rimproverabilità ai sensi dell'articolo 47.

Il secondo comma prevede un aumento di pena qualora vi sia una relazione incestuosa (ovvero stabilità del rapporto), qualificata tuttavia non come circostanza aggravante, ma come titolo autonomo di reato, sulla base della considerazione che la pena è determinata in maniera indipendente da quella del reato base.

Da ultimo, l'incesto può pacificamente concorrere con il più grave delitto di violenza sessuale (art. 609 bis), qualora vengano integrati i rispettivi presupposti.

Massime relative all'art. 564 Codice Penale

Cass. pen. n. 9109/2008

In tema di reati in ambito familiare, ai fini dell'integrazione dell'elemento costitutivo del reato di incesto (art. 564 c.p.), deve escludersi che la situazione di «pubblico scandalo» consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l'esistenza della relazione incestuosa.

In tema di reati in ambito familiare, è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto (art. 564 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza.

Cass. pen. n. 6942/1985

I reati di incesto e di violenza carnale sono distinti tra loro e possono concorrere. Invero il reato di incesto non è fondato su atti di congiunzione carnale violenti; la congiunzione carnale con i soggetti contemplati nell'art. 564 può essere del tutto consenziente, per cui l'estremo della violenza non è ipotizzato come elemento costitutivo del reato, che sussiste quando dalla congiunzione, o dalla relazione, deriva pubblico scandalo. Al contrario il fatto previsto dall'art. 519 prevede la condotta di chiunque si congiunga carnalmente con altri, con violenza effettiva o presunta. Quando poi si tratti di congiunzione carnale con uno dei soggetti di cui all'art. 564, e da essa derivi pubblico scandalo, sussistono entrambi i reati.

Cass. pen. n. 1121/1967

Il pubblico scandalo, che l'art. 564 c.p. richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto, è un effetto così costante, secondo la generale esperienza, della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l'esistenza. L'art. 564 c.p., che tutela la moralità sessuale della famiglia, pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità, come è desumibile dalla formulazione letterale della norma, tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo, non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto non viene meno il suddetto vincolo causale quando l'obbrobrioso contegno sia tenuto nell'ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto, note all'agente, siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare.

Cass. pen. n. 1076/1966

Il pubblico scandalo costituisce una condizione obiettiva di punibilità dell'incesto, indipendente dalla volontà dei colpevoli. Volontario deve essere il modo con cui è commesso l'incesto, e cioè il comportamento, anche incauto, dei soggetti, dal quale deve derivare, con nesso di causalità, il pubblico scandalo. I colpevoli devono, pertanto, comportarsi in modo che il loro fatto sia palese, con la possibilità di essere appreso da un numero indeterminato di persone, che possono anche averne notizia dalle conseguenze dei turpi rapporti, collegate con altre circostanze indizianti al comportamento dei soggetti, come nell'ipotesi in cui la gravidanza e la filiazione siano state rese ostensibili e abbiano potuto essere univocamente apprese dal pubblico come conseguenza dei rapporti incestuosi

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