Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo(1), commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa(2).
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [2], con persona minore degli anni diciotto(3), la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale(4) o della tutela legale.
Note
(1)
La natura del pubblico scandalo non è unitamente considerata in dottrina. Secondo alcuni autori si tratterebbe dell'evento del reato, quindi preveduto e voluto dall'agente, mentre altri ne considerano la natura di condizione obiettiva di punibilità (art. 44).
(2)
Alcuni ritengono la relazione incestuosa non tanto un'aggravante quanto un'autonoma fattispecie di reato ravvisabile qualora vi sia tra i soggetti un rapporto stabile e continuativo.
(3)
Si tratta di un'aggravante speciale soggettiva, quindi non estendibile al correo minorenne.
(4)
Il concetto di potestà genitoriale ha sostituito quella di potestà dei genitori per effetto dell’art. 93, comma 1, lett. l), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.