Oltre a quanto previsto per gli artt.
29 e
31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni due per
delitti contro la P.A. quali il peculato, la concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari e l'induzione indebita c
omporta l'estinzione del rapporto di lavoro nei confronti del dipendente pubblico.
La norma specifica inoltre che rientrano nella categoria anche i
dipendenti di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica (ad es. società
in house), determinando così l'estensione della punibilità a tutti i soggetti che abbiano a che fare con gli interessi statali legati alla
pubblica amministrazione in senso lato intesi.
Mentre gli articoli relativi all'interdizione dai pubblici uffici puniscono appunto chi ricopra un pubblico ufficio o chi abusi dei poteri o violi i doveri inerenti la funzione, l'articolo in esame punisce con la pena accessoria
anche i semplici dipendenti, i quali possono infatti non ricoprire alcuna qualifica, ma ciò non toglie che possano avere condotte illecite abusando del loro impiego.