Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23203 del 5 marzo 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è necessario che l'atto compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti del medesimo, non essendo sufficiente il generico asservimento dell'operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore, ipotesi nella quale la condotta è sussumibile nella diversa fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.

(massima n. 3)

In caso di corruzione plurisoggettiva, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere disposta per la quota del profitto conseguito da ciascuno e, soltanto qualora non sia possibile determinarne esattamente la misura, la stessa potrà essere disposta, in applicazione del principio solidaristico, nei confronti del singolo anche per l'intero importo del profitto realizzato dai correi, e comunque in misura non inferiore alle utilità date o promesse al pubblico funzionario.

(massima n. 4)

È illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio.

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