(massima n. 1)
La pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entitą non inferiore a due anni e, a far data dall'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.