La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000(1)(2)(3).
Note
(1)
I limiti edittali dell'ammenda hanno assunto una diversa configurazione per opera dell'art. 101 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In precedenza erano fissati in misura non inferiore a lire ottocento nel minimo e non superiore a lire quattrocentomila nel massimo.
La configurazione attuale è la risultante dell'intervento legislativo operato con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 3, comma 61)
La configurazione attuale è la risultante dell'intervento legislativo operato con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 3, comma 61)
(2)
La formulazione originaria del codice presentava un comma ulteriore, il quale prevedeva che «quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice, ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Tale disposizione è stata abrogata attraverso l'art. 101 della l. n. 689/198. La norma ha quindi introdotto nel codice penale l'art. 133bis, comma 2, cui si rimanda per quanto attiene alla facoltà del giudice di aumentare l'ammontare della pena pecuniaria.
(3)
Nell'intento di porre in atto un processo di depenalizzazione, il legislatore ha previsto in via generale l'aumento delle pene pecuniarie stabilite per i singoli reati disciplinati dal codice penale e dalle leggi speciali, secondo i criteri sanciti dall'art. 113 della stessa norma.