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Articolo 133 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Dispositivo dell'art. 133 ter Codice Penale

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione(1).

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) La disposizione in esame è stata aggiunta successivamente, attraverso l'intervento legislativo operato con legge 24 novembre 1981, n. 689. Si ricordi che la scelta del giudice ovviamente deve essere adeguatamente motivata, tendendo conto del rapporto tra le disagiate condizioni economiche del reo e l'entità della pena.

Ratio Legis

La norma costituisce un'applicazione del principio del favor rei, dal momento che prevede la possibilità di un pagamento rateizzato della pena pecuniaria, se il soggetto si trova in difficoltà economiche, diversamente da quanto accadeva prima della riforma del 1981, quando la rateizzazione era consentita soltanto a chi, in temporanea crisi di liquidità, offrisse adeguate garanzie personali o reali.

Spiegazione dell'art. 133 ter Codice Penale

Le condizioni economiche del reo, oltre che per la determinazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo precedente, rilevano anche secondo quanto disposto dalla presente norma.

Invero, per non rendere eccessivamente difficile l'adempimento delle sanzioni pecuniarie della multa o dell'ammenda, il giudice può disporne il pagamento in forma rateale, da un minimo di tre fino ad un massimo di trenta rate mensili (minimo 15 € l'una).

Tuttavia al condannato è consentito di estinguere in seguito l'intera pena pecuniaria mediante un unico pagamento.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento mira a favorire la riscossione della pena pecuniaria, garantendone l’effettività, e ad agevolare il pagamento dei condannati in funzione delle rispettive condizioni economiche. L’ammissione al pagamento rateale mira ad aumentare i tassi di pagamento e la riduzione dei casi di insolvibilità e del complesso delle conversioni, a beneficio della magistratura di sorveglianza a ciò competente. In particolare, vengono apportate tre diverse modifiche all’art. 133 ter c.p., che fu introdotto dalla l. n. 689/1981.


Una prima modifica, relativa ai criteri per la rateizzazione, mira a dare rilevo, accanto alle condizioni economiche, a quelle patrimoniali del condannato. La modifica è in linea con i parametri che il giudice deve considerare ai fini della commisurazione della pena (art. 133 bis c.p.) e della condizione di insolvibilità del condannato (artt. 103 e 71 l. n. 689/1981): non dovrà guardare solo alle condizioni reddituali (alla quota di reddito mensile impiegabile per il pagamento a rate della pena pecuniaria), ma anche alle complessive disponibilità patrimoniali (es. beni mobili e immobili).


Una seconda modifica riguarda il numero minimo e massimo delle rate in cui il pagamento può essere dilazionato. Per incentivare il ricorso alla rateizzazione, viene raddoppiato il numero massimo delle rate, che viene elevato da trenta a sessanta. Parallelamente, viene raddoppiato anche il numero minimo, che da tre rate passa a sei. Viene invece mantenuta la previsione del valore minimo di ciascuna rata, pari a 15 euro: un valore basso, funzionale a consentire il pagamento rateale della pena pecuniaria ai meno abbienti.


Per effetto del raddoppio del numero minimo delle rate, l’ammissione al pagamento rateale riguarda pene pecuniarie inflitte in misura pari ad almeno 90 euro. L’aumento del numero di rate consente di dilazionare il pagamento delle pene pecuniarie fino a 5 anni (pari a 60 mesi/rate): la pena minima edittale di 25.822 euro prevista in materia di stupefacenti dall’art. 73, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, ad esempio, può oggi essere pagata in 30 rate da 860 euro; potrà esserlo, in futuro, attraverso 60 rate da 430 euro.


Una terza modifica, infine, è dettata da esigenze di coordinamento con quelle, in materia di pene pecuniarie, apportate al t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002). Ci si limita a riprodurre – in quanto ragionevole e compatibile con i criteri di delega – la disposizione prevista dall’art. 236, comma 3 di quel t.u., contestualmente abrogato, secondo cui non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

Massime relative all'art. 133 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 49580/2015

La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato.

Cass. pen. n. 38771/2014

La rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse. Tuttavia, qualora in tale sede, sia presentata richiesta di rateizzazione il giudice deve procedere alla sua valutazione.

Cass. pen. n. 42015/2011

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria omettendo di procedere alla valutazione comparativa tra l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e le condizioni economiche del condannato, in quanto il giudice del merito, a fronte della richiesta ex art. 133 ter c.p., deve, comunque, procedere alla predetta valutazione, sulla base delle emergenze disponibili.

Cass. pen. n. 25770/2003

La rateizzazione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche della parte, prevista dall'art. 133 c.p., costituisce oggetto di mera facoltà discrezionale del giudice, come tale sottratta alla libera disponibilità delle parti. Pertanto, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la rateizzazione non può mai costituire oggetto di accordo negoziale, di guisa che la relativa clausola deve essere considerata tamquam non esset dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l'accordo negoziale.

Cass. pen. n. 4184/2000

La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 113 ter c.p. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena. Peraltro, l'imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato. (Nella specie la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza di patteggiamento con la quale si era sostituita la pena della reclusione con quella pecuniaria corrispondente, per omessa motivazione sia sulla sostituzione sia sulla rateizzazione).

Cass. pen. n. 3285/2000

L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell'art. 133 ter c.p., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nel concedere o negare tale agevolazione.

Cass. pen. n. 9349/1985

In tema di pagamento rateale della multa o dell'ammenda, di cui all'art. 133 ter c.p., introdotto dall'art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione nel pagamento della pena pecuniaria inflitta, deve motivare l'esercizio di tale potere discrezionale non solo facendo riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e dall'altro le condizioni economiche del condannato e decidendo in quale rapporto debbano essere poste queste due entità al fine di stabilire se esse consentano il pagamento in unica soluzione ovvero consiglino la rateizzazione della multa o dell'ammenda e l'ammontare delle singole rate. (Fattispecie relativa ad annullamento di decisione, sul punto del diniego dell'ammissione al pagamento rateale, motivata in base al solo criterio dell'entità della somma, senza valutare anche quella delle condizioni economiche dell'imputata, già definite precarie in sede di valutazione ai sensi dell'art. 133 bis c.p.).

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