L’intervento mira a favorire la riscossione della
pena pecuniaria, garantendone l’effettività, e ad agevolare il pagamento dei condannati in funzione delle rispettive condizioni economiche. L’ammissione al pagamento rateale mira ad aumentare i tassi di pagamento e la riduzione dei casi di insolvibilità e del complesso delle conversioni, a beneficio della magistratura di sorveglianza a ciò competente. In particolare, vengono apportate tre diverse modifiche all’art. 133
ter c.p., che fu introdotto dalla l. n. 689/1981.
Una
prima modifica, relativa ai criteri per la rateizzazione, mira a dare rilevo, accanto alle condizioni economiche, a quelle
patrimoniali del
condannato. La modifica è in linea con i parametri che il giudice deve considerare ai fini della commisurazione della pena (art.
133 bis c.p.) e della condizione di insolvibilità del condannato (artt. 103 e 71 l. n. 689/1981): non dovrà guardare solo alle condizioni reddituali (alla quota di reddito mensile impiegabile per il pagamento a rate della pena pecuniaria), ma anche alle complessive disponibilità patrimoniali (es. beni mobili e immobili).
Una
seconda modifica riguarda il
numero minimo e massimo delle rate in cui il pagamento può essere dilazionato.
Per incentivare il ricorso alla rateizzazione, viene raddoppiato il numero massimo delle rate, che viene elevato da trenta a sessanta. Parallelamente, viene
raddoppiato anche il numero minimo, che da tre rate passa a sei. Viene invece mantenuta la previsione del valore minimo di ciascuna rata, pari a 15 euro: un valore basso, funzionale a consentire il pagamento rateale della pena pecuniaria ai meno abbienti.
Per effetto del raddoppio del numero minimo delle rate, l’ammissione al pagamento rateale riguarda pene pecuniarie inflitte in misura pari ad almeno 90 euro. L’aumento del numero di rate consente di
dilazionare il pagamento delle pene pecuniarie fino a 5 anni (pari a 60 mesi/rate): la pena minima edittale di 25.822 euro prevista in materia di stupefacenti dall’art.
73, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, ad esempio, può oggi essere pagata in 30 rate da 860 euro; potrà esserlo, in futuro, attraverso 60 rate da 430 euro.
Una
terza modifica, infine, è dettata da esigenze di coordinamento con quelle, in materia di pene pecuniarie, apportate al t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002). Ci si limita a riprodurre – in quanto ragionevole e compatibile con i criteri di delega – la disposizione prevista dall’art. 236, comma 3 di quel t.u., contestualmente abrogato, secondo cui
non sono dovuti interessi per la rateizzazione.